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D. 01/01/1998

d) le attività e gli interventi da realizzare nonché la data di inizio e i relativi tempi di attuazione;

e) i soggetti responsabili dell'attuazione;

f) il funzionario delegato titolare della contabilità speciale vincolata ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 367/1994;

g) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;

h) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti;

i) le risorse finanziarie per i diversi canali e per le diverse tipologie d'intervento;

j) le modalità per il monitoraggio.

5. L'accordo deve esplicitamente prevedere che il mancato rispetto del termine per l'inizio dei lavori degli interventi previsti nel programma comporta la decadenza dal finanziamento concesso.

6. Entro i successivi trenta giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro, con decreto del Direttore generale del coordinamento territoriale, è emesso l'ordine di accreditamento al funzionario delegato titolare della contabilità speciale del finanziamento di cui all'art.6 al netto delle somme già trasferite.

7. Qualora l'accordo quadro è sottoscritto dalla Direzione generale delle opere marittime e/o dalla Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali, le stesse direzioni generali procedono, entro il termine di cui al precedente comma 6, ad accreditare al funzionario delegato i finanziamenti di propria competenza.

Art.12 - Gestione coordinata dei finanziamenti

1. Per le procedure di spesa e contabili dei finanziamenti messi a disposizione del programma con la sottoscrizione dell'accordo quadro di cui al precedente art.11 si applica quanto previsto dagli artt. 8, 10 e 11 del D.P.R. 20 aprile n. 367 e dalla circolare n.77 del 28 dicembre 1995 del Ministero del tesoro.

Art.13 - Procedure per la valutazione dei programmi

1. Il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale -esamina ed istruisce la documentazione trasmessa dai

2. La valutazione dei programmi da ammettere a finanziamento è effettuata entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al precedente comma 1 dal Comitato di valutazione e selezione.

3. Il Comitato di valutazione e selezione dei programmi, istituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici,. è composto da:

a) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, con funzioni di presidente;

b) quattro rappresentanti designati da amministrazioni centrali dello Stato

c) tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata.

d) un rappresentante designato da parte di ciascuna regione.

4. Il rappresentante di ciascuna regione è designato al fine della valutazione dei programmi ricadenti nell'ambito del territorio della regione rappresentata.

5. La valutazione è finalizzata all'attribuzione di un punteggio complessivo di 100 punti così suddivisi:

a) 80 punti attribuiti sulla base degli indicatori di cui al comma 8;

b) 20 punti attribuiti sulla base degli indicatori stabiliti da ciascuna regione, per l'ammissione a finanziamento dei programmi localizzati nelle regioni medesime.

6. Le regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definiscono gli indicatori ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al precedente comma 5, lett. b).

7. Qualora le regioni non pervengano entro il termine di cui al comma 6 alla definizione degli indicatori di cui al comma 5, lett. b), i programmi sono valutati dal Comitato di valutazione e selezione di cui al comma 2 sulla base degli indicatori di cui al presente articolo con il punteggio parametrato a punti 100.

8. Il Comitato di valutazione e selezione, attribuisce ai programmi il punteggio di cui alla lett. b) del comma 5, sulla base degli indicatori definiti dalle regioni di cui al comma6, nonché il punteggio di cui alla lett. a) del comma 5 sulla base dei seguenti indicatori": I Capacità della proposta di garantire l'integrazione tra politiche settoriali: fino a 40 punti così suddivisi:

1.1. politiche di recupero del deficit infrastrutturale: fino ad un massimo di 10 punti (punti 0,1 per ciascun miliardo di investimento finalizzato alla realizzazione di attrezzature di livello territoriale sia a rete che puntuali);

1.2. politiche finalizzate al recupero, alla messa in sicurezza e alla valorizzazione del patrimonio ambientale: fino ad un massimo di 15 punti (punti 0,2 per ciascun miliardo di investimenti finalizzati: alla realizzazione di interventi di bonifica di aree interessate da fenomeni di dismissione di attività industriale il cui ciclo di lavorazione ha comportato l'immissione di sostanze nocive e inquinanti, ovvero abbattimento dei livelli di inquinamento per gli stabilimenti in esercizio; ad interventi di sistemazione idrogeologica, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico in grado di garantire ritorni di investimento anche nel settore no-profit);

1.3. politiche che perseguono fini sociali: fino ad un massimo di 10 punti (punti 0,2 per ciascun miliardo di investimento finalizzato ad insediare attività produttive in grado di garantire effetti occupazionali stabili);

1.4. politiche di partenariato, di sussidiarietà e di concertazione locale: fino ad un massimo di 5 punti (capacità del programma di coordinare politiche locali o di compartecipare ad altre iniziative avviate sulla base degli strumenti della programmazione negoziata -patti territoriali, contratti d'area - ovvero di affiancare, anche in termine di finanziamento, le predette iniziative: punti 0,05 per ciascun miliardo di costo di investimento per la realizzazione di interventi previsti da altre iniziative avviate sulla base degli strumenti della programmazione negoziata). II Capacità della proposta di implementare le azioni e le iniziative previste nel programma in relazione alla copertura finanziaria: fino a 20 punti:

2.1. percentuale dei finanziamenti già disponibili sul totale della provvista necessaria: fino ad un massimo di 10 punti (punti 0,1 per ogni punto percentuale di finanziamenti già disponibili sul totale della provvista necessaria);

2.2. percentuale dell'investimento da parte dei soggetti privati che partecipano all'attuazione dei programmi superiore ad un terzo del- di 5 punti (0,1 punti per ogni punto percentuale superiore ad un terzo dell'investimento complessivo); 2.3.percentuale degli interventi pubblici realizzati con risorse esclusi vamente private: fino ad un massimo di 5 punti (0,1 punti per ogni punto percentuale di interventi pubblici con risorse esclusivamen te private). III Capacità della proposta di rispondere alle esigenze espresse ( qualità della progettazione) fino a 20 punti: il punteggio è attribuito dal Comitato di valutazione e selezione dei programmi sulla base della capacità della proposta di rispondere alle macro-esigenze delle trasformazioni territoriali ( qualità ecologica-ambientale e dei valori paesaggistici; qualità urbanistica - accessibilità e sicurezza; qualità morfologica o dei tessuti urbani - continuità e complessità) attraverso specifiche azioni progettuali ( valorizzazione delle emergenze naturali, eliminazione dei detrattori ambientali; recupero e valorizzazione delle emergenze antropiche, uso della vegetazione a scopo paesaggistico; integrazione con la rete veicolare esterna, localizzazione strategica dei parcheggi, continuità e indipendenza della rete pedonale e ciclabile, sicurezza e protezione degli spazi aperti; presenza di interventi ad integrazione e a compensazione delle infrastrutture a rete e puntuali; flessibilità e polifunzionalità dei servizi; recupero fondiario ed edilizio, valorizzazione dei caratteri morfologici del tessuto; assortimento tipologico, conservazione e valorizzazione delle tipologie speciali).

Art.14 - Modalità per l'ammissione a finanziamento

1. I programmi da ammettere ai finanziamenti di cui all'art.6, comma 1, sono così individuati:

a) per ciascuna regione, il programma che ha conseguito il punteggio più elevato;

b) i restanti programmi utilmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento dei finanziamenti suddetti.

2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta motivata del Comitato di valutazione e selezione, a ciascun programma può essere assegnato un finanziamento superiore all'importo massimo previsto al comma 1 dell'art.6, ferme restando le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 dell'art.1,

 

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